Conseguenze del ritardo deposito CTU

Medicina Legale

La consulenza tecnica d’ufficio depositata oltre il termine stabilito dal giudice non è soggetta ad alcun termine di inutilizzabilità. Essa resta ugualmente valida e può essere contestata solo per violazione del principio del contraddittorio.

Ritardo deposito della consulenza tecnica d'uffico

Durante una causa, il tribunale ha disposto una consulenza tecnica per valutare responsabilità e danni. È stato nominato un Ctu, un consulente tecnico d'ufficio, e il giudice ha fissato un termine per il deposito della perizia, ma, alla scadenza, il consulente non si è presentato, né aveva depositato istanze di proroga.

Quali sono le conseguenze per il ritardo deposito Ctu? La relazione può essere ritenuta invalida e non utilizzabile? Nell’ipotesi in cui dovesse essere a te sfavorevole, potrai contestarla?

La questione è stata affrontata da una recente ordinanza della Cassazione, che si è preoccupata di stabilire, appunto, quali sono le conseguenze del ritardo deposito Ctu.

La Ctu depositata in ritardo è inutilizzabile?

La consulenza tecnica d’ufficio depositata oltre il termine stabilito dal giudice non è soggetta ad alcun termine di inutilizzabilità. Essa resta ugualmente valida e può essere contestata solo per violazione del principio del contraddittorio.

Ritardo deposito ctu e onorari del consulente

La legge prevede un’apposita disciplina nel caso di consulenza depositata in ritardo senza che il Ctu abbia mai depositato una richiesta di proroga al giudice.

La norma stabilisce che: «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».

La legge, dunque, stabilisce, in caso di ritardo nel deposito della relazione, due diverse ipotesi:

  • nel caso in cui gli onorari siano calcolati a tempo il giudice non deve tener conto dell’attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, rimanendo esclusa la possibilità di applicare l’ulteriore riduzione di un terzo;

  • nel caso in cui, invece, gli onorari non siano calcolati a tempo, si applica la riduzione di un terzo senza alcun potere per il giudice di graduare la sanzione né con riferimento al quantum né con riferimento all’entità del ritardo.

Insomma, il taglio sulla fattura è automatico e non discrezionale.

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa mira a disincentivare comportamenti non virtuosi da parte degli ausiliari del giudice che potrebbero portare ad una dilatazione del processo. Di conseguenza, «anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev’essere applicata nella misura fissata dal legislatore».

 

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